La supplenza temporanea di cui all'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 si realizza quando il sindaco:
- è materialmente assente per una qualsiasi ragione (malattia, ferie, ecc.);
- pur presente, è occupato nell'esercizio di altre funzioni d'istituto (impedimento temporaneo materiale) o versa in una situazione di astensione obbligatoria in relazione a un atto (impedimento temporaneo giuridico);
- è stato sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 235/2012.
In tutti i casi in cui sostituisce il sindaco, il vicesindaco esercita anche le funzioni a lui spettanti in qualità di ufficiale del Governo.
Alle funzioni vicarie del sindaco il vicesindaco cumula quelle di assessore e, come tale, riceve normalmente dal sindaco la "delega" per talune materie o atti.