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ARCHIVIO DEL DECURIONATO

Introduzione e dati dell'inventario analitico dell'archivio storico nel periodo Decurionale (1817-1860).

Mostra documentaria anno 2001 (foto a destra)

   

mostra

      

APPROFONDIMENTI:
  • INVENTARIO
    Visualizza l'inventario analitico (410 Kbytes)

IL GOVERNO DELLA CITTA' NELLA RIFORMA DEL 1817:

Il 1817 rappresenta l’inizio della nuova storia della Sicilia che avrà termine nel maggio del 1860 con l’impresa dei Mille. Queste due date segnano i termini temporali del tentativo riformatore avviato da Ferdinando I, Re delle Due Sicilie, nel momento di rottura con la società d’ancien regime. Nel 1812 si conclude formalmente la società feudale ma non si definiscono i criteri del passaggio ad una nuova forma burocratica. Se da un lato risultano aboliti tutti i diritti angarici che le popolazioni del Regno pagano alle Università, dall’altra si ordina che i Comuni o i singoli cittadini possono chiedere l’affrancamento di tali diritti e fino a quando questo non succede deve sospendersi qualunque novità. Questo stato di cose comporta un’abolizione della feudalità più nell’ambito del diritto che nella sostanza delle cose. Il fatto poi che a gestire il passaggio sia un’élite rappresentata dagli Intendenti e dai Decurioni determina una situazione di incertezza che fa stentare la partenza della riforma amministrativa.

Queste vicende fanno comprendere come la riforma del 1816, attuata a partire dal 1817, non trova immediata attuazione ma si innesta in un processo storico che interessa la Sicilia per parecchi anni.

L’isola, infatti, viene divisa in tre valli e 23 distretti, di cui tre costituiscono l’Intendenza di Siracusa (Siracusa, Modica e Noto). L’organo esecutivo è composto dall’intendente, da un segretario generale, da un consiglio d’intendenza ed una segreteria. I comuni sono sotto la tutela dell’intendente e sono rappresentati dal Decurionato eletto, sulla base di terne di eleggibili, proposte dall’intendente e dal sottintendente, dal Luogotenente generale. Le liste degli "eligibili" durano quattro anni e alla fine di ogni anno il decurionato è rinnovato per un quarto ed è proprio l’intendente a decidere chi esce. La lista degli eleggibili è formata, per i comuni di prima classe dai proprietari che hanno un imponibile annuo di ventiquattro ducati e da coloro che esercitano arti liberali, per i comuni di seconda e terza classe diminuisce il censo e vengono inclusi tra gli eleggibili artigiani, negozianti e agricoltori non proprietari. Mentre per i comuni di terza classe i decurionati sono nominati dall’intendente per i comuni di prima e seconda classe l’intendente forma una terna e la nomina è fatta dal re. Il decurionato elegge il sindaco, il primo ed il secondo eletto, il cassiere ed il cancelliere proponendo per ciascun posto una terna da cui l’intendente sceglie le persone da nominare. E’ tra i poteri del decurionato quello di proporre le terne per i consiglieri provinciali e distrettuali. Sebbene questo meccanismo dà quasi tutto il potere ai notabili ed alla borghesia locale per la scelta, almeno formale, dei suoi rappresentanti ci si avvia verso una gestione più liberale della vita amministrativa. Il numero dei decurioni varia a seconda degli abitanti del comune. Si va da una decuria composta da dieci persone nei comuni sotto i 3.000 abitanti ad un corpo formato da tre persone ogni mille abitanti e non superiore ai trenta membri. Il decurionato esamina la rata di contribuzione che viene assegnata dal Consiglio distrettuale, propone le imposte ed i modi per riscuoterle, discute il bilancio e delibera sugli affari di pubblica utilità. Il comune ha una serie di spese obbligatorie che comprendono gli stipendi di impiegati, salariati, maestri e medici; e ancora la manutenzione delle opere pubbliche, il servizio della posta, le feste civili e religiose, le suole primarie e la fornitura di libri agli alunni poveri. Oltre a queste spese ordinarie sono presenti delle uscite straordinarie che riguardano le opere pubbliche comunali, la partecipazione alla spesa per le opere pubbliche provinciali con un sistema di "ratizzi" proporzionati al beneficio che il comune riceve dall’opera. Vi è, infine, un fondo destinato alle "imprevedute", spese cioè urgenti e che non possono essere differite. Ma chi paga tutto questo? Il comune fa affidamento, per far fronte a tutti questi oneri, sulle rendite fondiarie, i censi, i canoni e le prestazioni, sui proventi giurisdizionali, sui dazi di consumo e sulle addizionali all’imposta fondiaria. Nella quasi totalità i comuni sono poveri per cui si rende necessaria l’imposizione di gabelle e dazi sui generi di consumo. Questi dazi finiscono con il colpire i lavoratori dal momento che i proprietari consumando i prodotti dei loro possedimenti non acquistano generi alimentari. In genere questi dazi cadono sulla molitura, sul pane, sul vino, sul pesce anche se la legge "consiglia" di preferire i generi che servono al "lusso o al maggior comodo". La riscossione delle gabelle viene data in appalto e dove il gettito del dazio non compensa le spese di esazione si ricorre al ruolo di transazione che è una sorta di imposta di famiglia, proposta dalla decuria ed approvata dall’intendente secondo una presunzione di ricchezza dei contribuenti. Si tratta di un sistema odioso per i lavoratori in quanto essendo la ripartizione fissata dagli amministratori comunali, questi per favorire parenti ed amici gravano eccessivamente sui lavoratori e colpiscono anche coloro che dovrebbero essere esentati. L’amministrazione del comune è affidata al sindaco coadiuvato da un primo eletto, incaricato della polizia urbana e rurale e da un secondo eletto che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento. La gestione delle spese e degli introiti comunali è affidata ad un cassiere che al termine di ogni anno presenta un "conto materiale". A fianco di questo personale "politico" è prevista l’unica figura burocratica (eventualmente affiancato da altri dipendenti): il "cancelliere archiviario" che rappresenta la continuità dell’apparato amministrativo visto che il suo ufficio è a vita. Da lui dipendono la tenuta dei registri e la condizione delle carte che ci sono pervenute anche se interventi successivi hanno scompaginato l’ordine dato dal cancelliere.

LE VICENDE DELL'ARCHIVIO E LA SUA SISTEMAZIONE:

Comiso come vedremo ha un archivio che funziona fino al 1837 ma "...la sera del 24 (luglio) il Sindaco Nunzio Comitini visto il pericolo anzi che venire al riparo, abbandonava la Comune in Paese altre volte ritirandosi. Onde crebbe l’allarme, in taluni l’audacia, in chi meditava rovine, ed a far numero ai primi albori, quando i villici sortivano per le Campagne perturbatori dell’ordine pubblico ne l’impedivano....Il corpo di Guardia de’ sorvegliatori; la Cancellaria Comunale furono scassinate, Carte, e Registri, e quando vi si stracciava tutto consegnavasi alle Fiamme." Il brano è, tratto dagli atti del processo celebrato, contro i rivoltosi del 25 luglio 1837, dalla Commissione Militare del Vallo di Noto, nominata il 15 agosto 1837 da S.E. l’Alto Commissario di S. Maestà, coi poteri dell’Alter Ego reale Sig. Maresciallo di Campo Marchese Del Carretto, concluso il primo febbraio 1838.

Le vicende del luglio del 1837 cambiano la geografia politica amministrativa della Valle di Noto. La capitale della Valle e sede dell’Intendenza viene trasferita da Siracusa a Noto mentre Modica diventa sede della Sottintendenza. Dopo circa venti anni dalla riforma del 1817 vengono ridisegnati i rapporti di forza tra le città che con l’avvento dello Stato Unitario costituiranno la provincia di Siracusa. Comiso beneficia di queste trasformazioni e da comune di terza classe viene elevato nel 1840 a comune di seconda classe e capo circondario (Santa Croce viene aggregato al circondario di Comiso)

I documenti sopravvissuti all’incendio sono rimasti secondo l’impostazione data dall’Archiviario ma è stata data una collocazione errata. Le carte di questo periodo storico sono state sistemate, infatti, secondo il titolario del 1897 che è il primo dello Stato unitario. L’intervento di riordino che ha prodotto il primo inventario analitico dell’Archivio storico del Comune di Comiso, ha avuto come obiettivo principale quello di ricondurre ad unità un corpo documentario che, viste le premesse, costituisce un fondo che ha i suoi caratteri peculiari. E’ stato utilizzato quindi il metodo storico o "pincipio di pertinenza" che non va ad individuare e catalogare le materie, ma va a ricercare le istituzioni che hanno prodotto i documenti. L’archivio è infatti il complesso dei documenti ed il complesso delle relazioni che intercorrono tra i documenti.

Dalla situazione prima esposta e da queste premesse il lavoro è consistito nell’estrapolazione di tutte le carte comprese tra il 1817 ed il 1860 dai faldoni divisi, secondo il titolario del 1897, nelle quindici categorie. L’indicazione trovata nella maggior parte dei documenti della "scanzia", del "fascicolo" e dell’ "espediente" ha consentito di individuare la collocazione originaria. Due documenti determinano la correttezza di questa sistemazione e sono datati rispettivamente 2 giugno 1830 e 6 novembre 1845. Queste carte fanno parte di un carteggio tra l’intendente e l’Amministrazione sul modo di tenere l’archivio della cancelleria. Per completezza è opportuno riportare la lettera dell’intendente Montenero (2 giugno 1830) scritta al sindaco dopo la visita fatta nella cancelleria comunale e da cui si evince la correttezza della tenuta delle carte. "Signore. Siccome quando ritrovo un oggetto comunale diverso da quello, che dovrebbe essere non posso fare a meno di far palese il mio rincrescimento, così miè grado di esternare la mia sodisfazione ove una cosa siasi adempita.

Ho ritrovato la scrittura della Cancelleria Comunale distribuita per materie, formata in espedienti, e cucita, compresa in fascicoli: e tale debb’essere per tenersi organizzato un Archivio.

Le spicciole differenze, che rilevai, potendo facilmente togliersi, sopratutto negli espedienti, che si faranno, non rendono deforme la disposizione della scrittura, e per conseguenza non riprovabile. E di giusto che tutto il carteggio dell’affitto di un Dazio per esempio si riunisca in uno espediente, senza farsene uno per ciascuno arrendamento, o per anno. Si apre un secondo, un terzo espediente per un’affare stesso quando il primo è molto voluminoso. Conviene che gli stipendi siano divisi, e separati dalle carte dell’Elezione di colui al quale il soldo appartiene.

Gli affari diversi prendono tanti espedienti quanti affari sono.

Insomma tenendo ferma la regola che un espediente deve essere la riunione di tutte le carte, che hanno luogo per un solo oggetto, si è certi di non sbagliare....", ed infine, "...Al Sindaco è di Onore, ed agli impiegati di vantaggio che la scrittura ben ordinata produce la celerità nell’andamento degli affari e toglie l’inconveniente della confusione."

L’altro documento è l’ "Indice degli incartamenti della Cancelleria Comunale, tratto dalla Giuliana, formata dall’aggiustatore degli Archivi don Pasquale di Natale li 27 agosto 1841". La necessità di sistemare l’archivio della Cancelleria venne subito dopo l’incendio del 1837 che distrusse tutte le carte lì conservate.

L’inventario, ora definitivo, è costituito da 47.452 carte ed è diviso in due parti: la prima Amministrazione Comunale e la seconda Amministrazione della Giustizia.

L’amministrazione comunale è divisa in cento voci secondo l’ordine già descritto delle scanzie, mentre le singole voci sono costituite dai fascicoli con la descrizione originaria rilevata sui documenti. Per i documenti privi dell’indicazione della scanzia e della descrizione si è utilizzato, come detto, il principio di pertinenza e sono stati inseriti nelle voci cui originariamente appartenevano. I registri delle deliberazioni decurionali costituiscono la sola eccezione e pur essendo privi di indicazione sono stati collocati all’inizio dell’inventario per la loro importanza nella vita amministrativa del Comune.

L’amministrazione della Giustizia comprende tutti i registri delle sentenze e delle conciliazioni del Conciliatore mentre la parte che riguarda il personale della Giustizia, stipendiato dal Comune, è inserita alla voce "Conciliatore ed Affari Giudiziari".